Accordo›Capo 2
Art. 201
In vigore dal 11 ago 2015
1. Le parti riconoscono l'importanza e il valore della diversità biologica e delle sue componenti come pure delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche tradizionali collegate delle comunità indigene e locali62. Le parti riaffermano inoltre i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e riconoscono i diritti e gli obblighi stabiliti dalla CBD in relazione all'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso di tali risorse.
2. Le parti riconoscono il contributo passato, presente e futuro delle comunità indigene e locali alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica e di tutte le sue componenti e, in linea generale, il contributo delle conoscenze tradizionali63 delle loro comunità indigene e locali alla cultura e allo sviluppo economico e sociale delle nazioni.
3. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le parti, conformemente all', lettera j), della CBD, rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, promuovono una loro più vasta applicazione, previo consenso informato dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche, e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso.
4. Conformemente all', paragrafo 7, della CBD, le parti ribadiscono l'obbligo di adottare misure intese ad una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Le parti riconoscono inoltre che tra le modalità stabilite di comune accordo possono figurare obblighi di ripartizione dei benefici relativi ai diritti di proprietà intellettuali derivanti dall'uso delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate.
5. La Colombia e la parte UE collaboreranno per chiarire ulteriormente la questione e il concetto di appropriazione indebita delle risorse genetiche e delle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate onde identificare, come opportuno e conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e del diritto interno, le misure per affrontare il problema.
6. Le parti cooperano, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne e del diritto internazionale, allo scopo di garantire che i diritti di proprietà intellettuale sostengano e non siano in contrasto con i loro diritti e obblighi derivanti in virtù della CBD, per quanto riguarda le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali collegate delle comunità indigene e locali che risiedono nei loro rispettivi territori. Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi nei riguardi dei paesi che forniscono risorse genetiche, a norma dell', paragrafo 3, della CBD di adottare misure intese a garantire l'accesso alle tecnologie che utilizzano tali risorse e il trasferimento di queste tecnologie, secondo modalità stabilite di comune accordo. L'applicazione di quanto disposto dal presente paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall' dell'accordo TRIPS.
7. Le parti riconoscono l'utilità dell'obbligo di divulgare l'origine o la fonte delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate nelle domande di brevetto in quanto ciò contribuisce alla trasparenza circa gli usi delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate.
8. Le parti stabiliranno, conformemente al loro diritto interno, di dare effetto a tale obbligo al fine di contribuire al rispetto delle disposizioni che disciplinano l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate.
9. Le parti si adopereranno per agevolare lo scambio di informazioni sulle domande di brevetto e i brevetti rilasciati in relazione alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate affinché tali informazioni possano essere prese in considerazione nell'esame di merito, in particolare in sede di determinazione dello stato della tecnica.
10. Fatte salve le disposizioni del capo 6 (Cooperazione) del presente titolo, le parti coopereranno, in base a condizioni stabilite di comune accordo, alla formazione degli esaminatori di brevetti per quanto riguarda l'analisi delle domande di brevetto relative alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate.
11. Le parti riconoscono che le banche dati e le biblioteche digitali che contengono informazioni pertinenti costituiscono strumenti utili per l'esame della brevettabilità delle invenzioni relative alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate.
12. Conformemente al diritto internazionale e al diritto interno applicabili, le parti convengono di collaborare nell'applicazione di quadri nazionali in materia di accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate.
13. Le parti, di comune accordo, possono riesaminare le disposizioni del presente capo alla luce dei risultati e delle conclusioni di discussioni multilaterali.
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62 Ove applicabile, l'espressione "comunità indigene e locali" comprende i discendenti afroamericani.
63 Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente capo, le parti riconoscono che il concetto di conoscenze tradizionali è oggetto di discussione nelle sedi internazionali pertinenti.
Storico versioni
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