Accordo›Titolo VII›Capo 1
Art. 196
Natura e ambito di applicazione degli obblighi
In vigore dal 11 ago 2015
Natura e ambito di applicazione degli obblighi
1. Le parti riaffermano i propri diritti ed obblighi derivanti dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (di seguito denominato "accordo TRIPS") nonché da qualsiasi altro accordo multilaterale relativo alla proprietà intellettuale e dagli accordi gestiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito denominata "OMPI") cui aderiscono le parti.
2. Le disposizioni del presente titolo completano e precisano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi multilaterali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono parti; pertanto nessuna disposizione del presente titolo contraddice o pregiudica quanto disposto da tali accordi multilaterali.
3. Le parti riconoscono la necessità di mantenere un equilibrio fra i diritti dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e l'interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, la cultura, la ricerca, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'ambiente, l'accesso alle informazioni e il trasferimento di tecnologie.
4. Le parti riconoscono e ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione sulla diversità biologica (di seguito denominata "CBD"), adottata il 5 giugno 1992, e appoggiano e incoraggiano gli sforzi intesi a instaurare una relazione di reciproco sostegno fra l'accordo TRIPS e tale convenzione.
5. Ai fini del presente accordo i diritti di proprietà intellettuale comprendono:
a) il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e alle banche dati;
b) i diritti connessi al diritto d'autore;
c) i brevetti;
d) i marchi;
e) le denominazioni commerciali, nella misura in cui protette come diritti di proprietà esclusivi dalla legislazione interna in materia;
f) i disegni e i modelli;
g) le topografie di circuiti integrati;
h) le indicazioni geografiche;
i) le varietà vegetali; e
j) la protezione di informazioni segrete.
6. Ai fini del presente accordo la protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (come modificata dall'atto di Stoccolma del 1967) (di seguito denominata "convenzione di Parigi").
Storico versioni
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