AccordoTitolo VI

Art. 193

Cooperazione

In vigore dal 11 ago 2015
Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione intesa a migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi degli appalti pubblici come pure l'accesso ai rispettivi mercati, in particolare per le microimprese e le PMI fornitrici. 2. Le parti si adoperano per cooperare su questioni quali: a) lo scambio di esperienze e di informazioni, come quadri normativi, migliori pratiche e statistiche; b) lo sviluppo e l'uso di comunicazioni elettroniche nei sistemi degli appalti pubblici; c) lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica ai fornitori relativamente all'accesso al mercato degli appalti pubblici; d) il rafforzamento istituzionale per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, compresa la formazione dei funzionari pubblici; e e) lo sviluppo di capacità per offrire un accesso multilingue alle opportunità di appalto. 3. Su richiesta, la parte UE presta l'assistenza che ritiene adeguata ai potenziali offerenti dei paesi andini firmatari per la presentazione delle offerte e per la selezione dei beni o dei servizi che potrebbero interessare i soggetti appaltanti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. La parte UE li aiuta inoltre a conformarsi ai regolamenti tecnici e alle norme relativi ai beni o ai servizi oggetto di gara.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-193

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Cooperazione (Art. 193 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo