Accordo›Titolo VI
Art. 191
Modifiche e rettifica dei settori interessati
In vigore dal 11 ago 2015
Modifiche e rettifica dei settori interessati
1. La parte che modifichi i settori degli appalti disciplinati dal presente titolo:
a) ne dà notifica per iscritto alle altre parti; e
b) propone alle altre parti, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.
2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, lettera b), una parte non è tenuta a concedere adeguamenti compensativi se:
a) la modifica in esame è una modifica di lieve entità o una rettifica di carattere puramente formale; o
b) la modifica proposta si riferisce a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza.
3. Se un'altra parte non concorda sul fatto che:
a) l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 1, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato;
b) la modifica proposta sia una modifica di lieve entità o una rettifica di carattere puramente formale a norma del paragrafo 2, lettera a); o
c) la modifica proposta si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 2, lettera b),
essa deve sollevare obiezioni per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o altrimenti si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica proposta anche ai fini del titolo XII (Risoluzione delle controversie).
4. Se in sede di comitato per il commercio le parti si sono accordate sulla modifica, sulla rettifica o sulla modifica di lieve entità proposta, compreso il caso in cui una parte non abbia sollevato obiezioni entro trenta giorni a norma del paragrafo 3, le parti modificano immediatamente l'allegato pertinente.
5. La parte UE può in qualsiasi momento avviare negoziati bilaterali con qualsiasi paese andino firmatario al fine di estendere l'accesso al mercato reciprocamente concesso a norma del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-191