Accordo›Titolo VI
Art. 186
Aste elettroniche
In vigore dal 11 ago 2015
Aste elettroniche
Il soggetto appaltante che, per un appalto disciplinato, intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante:
a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta;
b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e
c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-186