AccordoTitolo VI

Art. 186

Aste elettroniche

In vigore dal 11 ago 2015
Aste elettroniche Il soggetto appaltante che, per un appalto disciplinato, intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante: a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta; b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-186

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Aste elettroniche (Art. 186 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo