Art. 186 · Aste elettroniche
AccordoTitolo VI

Art. 186

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Aste elettroniche

In vigore dal 11 ago 2015
Aste elettroniche Il soggetto appaltante che, per un appalto disciplinato, intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante: a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta; b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-186