AccordoTitolo VI

Art. 184

Trattative

In vigore dal 11 ago 2015
Trattative 1. Una parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative: a) nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. I soggetti appaltanti: a) assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e b) una volta conclusa le trattative, stabiliscono se del caso un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-184

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Trattative (Art. 184 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo