Accordo›Titolo VI
Art. 184
Trattative
In vigore dal 11 ago 2015
Trattative
1. Una parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative:
a) nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o
b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.
2. I soggetti appaltanti:
a) assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e
b) una volta conclusa le trattative, stabiliscono se del caso un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-184