Accordo›Titolo VI
Art. 187
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
1. Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, apertura e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità del processo di aggiudicazione dell'appalto e la riservatezza delle offerte. Essi trattano inoltre le offerte in forma riservata perlomeno fino al momento della loro apertura.
2. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione le offerte devono essere redatte per iscritto, soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara ed essere presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.
3. Il soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, aggiudica l'appalto al fornitore che sia ritenuto in grado di rispettare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione precisati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta più vantaggiosa o, nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo più basso.
4. Il soggetto appaltante che riceva un'offerta il cui prezzo è anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e sia in grado di rispettare i termini del contratto.
Storico versioni
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