Accordo›Titolo VI
Art. 182
Documentazione di gara
In vigore dal 11 ago 2015
Documentazione di gara
1. I soggetti appaltanti trasmettono ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa dei requisiti di cui all'appendice 8 dell'allegato XII (Appalti pubblici), se non già contenuta nell'avviso di gara.
2. I soggetti appaltanti rispondono sollecitamente a qualsiasi richiesta ragionevole di informazioni di un fornitore che partecipa all'appalto, purchè tali informazioni non conferiscano al fornitore in questione un vantaggio rispetto ai concorrenti nell'appalto.
3. Se un soggetto appaltante, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o apporta modifiche all'avviso o alla documentazione di gara, è tenuto a trasmettere per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:
a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni, se noti, e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali; e
b) in tempo utile, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.
Storico versioni
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