AccordoTitolo VI

Art. 179

Gara mediante preselezione

In vigore dal 11 ago 2015
Gara mediante preselezione 1. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante: a) pubblica un avviso di gara contenente quantomeno le informazioni di cui all'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 4, lettere a), b), d), e), h) e i), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e b) fornisce ai fornitori qualificati, entro l'inizio del periodo di presentazione delle offerte, quantomeno le informazioni di cui all'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 4, lettere c), f) e g). 2. Un soggetto appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore nazionale e qualsiasi fornitore di un'altra parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisando i criteri della loro selezione. 3. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-179

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Gara mediante preselezione (Art. 179 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo