Accordo›Titolo VI
Art. 174
Eccezioni
In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni
Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti, o restrizioni dissimulate al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per una parte di adottare o applicare misure:
a) necessarie a proteggere la moralità pubblica, l'ordine o la sicurezza;
b) necessarie a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le rispettive misure di carattere ambientale;
c) necessarie per proteggere la proprietà intellettuale; o
d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-174