AccordoTitolo VI

Art. 174

Eccezioni

In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti, o restrizioni dissimulate al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per una parte di adottare o applicare misure: a) necessarie a proteggere la moralità pubblica, l'ordine o la sicurezza; b) necessarie a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le rispettive misure di carattere ambientale; c) necessarie per proteggere la proprietà intellettuale; o d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-174

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Eccezioni (Art. 174 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo