Accordo›Titolo V
Art. 170
Misure di salvaguardia
In vigore dal 11 ago 2015
Misure di salvaguardia
1. Nel caso della Colombia, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causino o rischino di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio della Colombia, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. Tali misure di salvaguardia possono essere mantenute in vigore dopo tale termine, per giustificati motivi, qualora ciò risulti necessario per superare le circostanze eccezionali che hanno portato alla loro applicazione. In tal caso la Colombia presenta preventivamente alle altre parti i motivi che ne giustificano il mantenimento in vigore.
2. Nel caso del Perù e della parte UE, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causino o rischino di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio del Perù o dell'Unione europea, il Perù o la parte UE possono rispettivamente adottare misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno.
3. In circostanze assolutamente eccezionali l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 2 può essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previo coordinamento tra le parti interessate in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in alcun caso essere utilizzate come strumenti di protezione commerciale o allo scopo di proteggere una determinata industria.
5. La parte che adotta o mantiene in vigore misure di salvaguardia in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 informa sollecitamente le altre parti in merito alla loro pertinenza e portata e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
Storico versioni
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