Accordo›Capo 6
Art. 166
Protezione dei consumatori
In vigore dal 11 ago 2015
Protezione dei consumatori
1. Le parti riconoscono l'importanza di mantenere in vigore e adottare misure trasparenti ed efficaci intese a proteggere i consumatori che effettuano operazioni di commercio elettronico da pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente.
2. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare la protezione dei consumatori e la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla protezione dei consumatori nelle attività relative al commercio elettronico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-166