AccordoCapo 6

Art. 164

Protezione dei dati personali

In vigore dal 11 ago 2015
Protezione dei dati personali Le parti si adoperano, nella misura del possibile e nei limiti delle rispettive competenze, per sviluppare o mantenere in vigore, a seconda dei casi, normative in materia di protezione dei dati personali.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-164

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Protezione dei dati personali (Art. 164 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo