Accordo›Sez. 6
Art. 161
Definizioni
In vigore dal 11 ago 2015
Definizioni
Ai fini della presente sezione nonché del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
- "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
- "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore di servizi o una sua abituale attività complementare;
- "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
- "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
- "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
a) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e
b) organizzazione, per conto delle compagnie di navigazione, dello scalo della nave o, se necessario, presa in carico delle merci;
- "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
a) carico e scarico delle navi;
b) rizzaggio/derizzaggio del carico; e
c) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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