Accordo›Sez. 5
Art. 158
Riconoscimento delle misure prudenziali
In vigore dal 11 ago 2015
Riconoscimento delle misure prudenziali
1. Una parte ha la facoltà di riconoscere le misure prudenziali di qualsiasi altro paese nel determinare le modalità di applicazione delle misure di tale parte relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente.
2. Una parte che sia parte di un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1, esistenti o futuri, offre a un'altra parte adeguate possibilità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi con tale parte, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le parti dell'accordo o dell'intesa. Se una parte concede il riconoscimento in via autonoma, essa offre a un'altra parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.
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