Accordo›Sez. 5
Art. 157
Trattamento dei dati
In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento dei dati
1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Ciascuna delle parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela del diritto dei singoli individui alla vita privata nonché a tutela della libertà da interferenze nella vita privata, nella famiglia, nel domicilio e nella corrispondenza, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-157