AccordoSez. 5

Art. 157

Trattamento dei dati

In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento dei dati 1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari. 2. Ciascuna delle parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela del diritto dei singoli individui alla vita privata nonché a tutela della libertà da interferenze nella vita privata, nella famiglia, nel domicilio e nella corrispondenza, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-157

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Trattamento dei dati (Art. 157 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo