AccordoSez. 5

Art. 152

Definizioni

In vigore dal 11 ago 2015
Definizioni Ai fini del presente capo nonché del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo: - per "servizio finanziario" s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) e includono le seguenti attività: a) servizi assicurativi e connessi: i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): A) ramo vita; B) ramo danni; ii) riassicurazione e retrocessione; iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): i) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; ii) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; iii) leasing finanziario; iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari; v) garanzie e impegni; vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); B) valuta estera; C) prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio; D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); E) titoli trasferibili; e F) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti; vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati; viii) servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; - per "prestatore di servizi finanziari" s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici; - per "nuovo servizio finanziario" s'intende un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi o esistenti o alla modalità di fornitura del prodotto, che non è prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma che è prestato nel territorio di un'altra parte; - per "soggetto pubblico" s'intende: a) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una parte, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o b) un soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni; - per "organismo di autoregolamentazione" s'intende un organismo non governativo, compresa una borsa o un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, un organismo di compensazione o un'altra organizzazione o associazione, che esercita un'autorità di regolamentazione o di vigilanza, in forma propria o delegata, sui prestatori di servizi finanziari; per maggiore chiarezza, un organismo di autoregolamentazione non è considerato un monopolio designato ai fini del titolo VIII (Concorrenza); - i "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi", ai fini dell', comprendono anche: a) le attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria, o da qualsiasi altro soggetto pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi; b) le attività che rientrano in un regime di protezione sociale obbligatorio o in regimi pensionistici pubblici; e c) altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche; ai fini della definizione di "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi" di cui all', qualora una parte autorizzi i suoi prestatori di servizi finanziari a svolgere una qualsiasi delle attività di cui sopra alle lettere b) o c) in concorrenza con un soggetto pubblico o con un prestatore di servizi finanziari, la definizione di "servizi" di cui all' comprende tali attività.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-152

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Definizioni (Art. 152 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo