Accordo›Sez. 4
Art. 150
Controversie tra fornitori
In vigore dal 11 ago 2015
Controversie tra fornitori
1. Qualora tra fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sezione, l'autorità di regolamentazione della parte interessata, su richiesta di una delle parti della controversia, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel più breve tempo possibile.
2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione delle parti interessate coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-150