AccordoSez. 4

Art. 150

Controversie tra fornitori

In vigore dal 11 ago 2015
Controversie tra fornitori 1. Qualora tra fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sezione, l'autorità di regolamentazione della parte interessata, su richiesta di una delle parti della controversia, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel più breve tempo possibile. 2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione delle parti interessate coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-150

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Controversie tra fornitori (Art. 150 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo