Accordo›Sez. 5
Art. 153
Sistemi di pagamento e di compensazione
In vigore dal 11 ago 2015
Sistemi di pagamento e di compensazione
1. Ciascuna delle parti concede ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente paragrafo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte.
2. Qualora una parte:
a) esiga l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parità con i prestatori di servizi finanziari di quella parte; o
b) conceda direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari;
tale parte garantisce che i soggetti in questione riconoscano il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte residenti nel suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-153