AccordoSez. 5

Art. 153

Sistemi di pagamento e di compensazione

In vigore dal 11 ago 2015
Sistemi di pagamento e di compensazione 1. Ciascuna delle parti concede ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente paragrafo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte. 2. Qualora una parte: a) esiga l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parità con i prestatori di servizi finanziari di quella parte; o b) conceda direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari; tale parte garantisce che i soggetti in questione riconoscano il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte residenti nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-153

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Sistemi di pagamento e di compensazione (Art. 153 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo