Accordo›Sez. 5
Art. 154
Misure prudenziali
In vigore dal 11 ago 2015
Misure prudenziali
1. In deroga ad altre disposizioni del presente titolo o del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), una parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e non discriminano i servizi finanziari o i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte rispetto ai propri servizi finanziari o prestatori di servizi finanziari simili.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Fatti salvi altri strumenti della normativa prudenziale in materia di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, una parte può prescrivere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori transfrontalieri di servizi finanziari di un'altra parte e degli strumenti finanziari.
Storico versioni
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