AccordoSez. 5

Art. 154

Misure prudenziali

In vigore dal 11 ago 2015
Misure prudenziali 1. In deroga ad altre disposizioni del presente titolo o del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), una parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e non discriminano i servizi finanziari o i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte rispetto ai propri servizi finanziari o prestatori di servizi finanziari simili. 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. 4. Fatti salvi altri strumenti della normativa prudenziale in materia di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, una parte può prescrivere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori transfrontalieri di servizi finanziari di un'altra parte e degli strumenti finanziari.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-154

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Misure prudenziali (Art. 154 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo