AccordoSez. 4

Art. 149

Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 11 ago 2015
Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-149

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Riservatezza delle informazioni (Art. 149 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo