Accordo›Sez. 4
Art. 149
Riservatezza delle informazioni
In vigore dal 11 ago 2015
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna delle parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-149