Art. 149 · Riservatezza delle informazioni
AccordoSez. 4

Art. 149

153 / 337

Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 11 ago 2015
Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-149