Accordo›Sez. 4
Art. 147
Servizio universale
In vigore dal 11 ago 2015
Servizio universale
1. Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende adottare o mantenere.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non vanno di per sè considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle parti.
3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale e nessun fornitore viene escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio, conformemente legislazione interna di ciascuna delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-147