Accordo›Sez. 4
Art. 142
Obblighi supplementari dei fornitori principali
In vigore dal 11 ago 2015
ARTICOLO 14249
Obblighi supplementari dei fornitori principali
1. Conformemente alla legislazione e alle procedure interne di ciascuna parte, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte impone, se del caso, ai fornitori principali:
a) obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso. Qualora un fornitore principale sia tenuto ad obblighi di non discriminazione come previsto alla lettera b), l'autorità di regolamentazione può prescrivere che il fornitore principale pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata da garantire che i fornitori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene anche una descrizione delle offerte pertinenti suddivise per componenti in base alle esigenze del mercato, con i relativi termini e condizioni, compresi i prezzi;
b) obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:
i) per garantire che i fornitori principali sul suo territorio applichino condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di fornitori di servizi di telecomunicazione di un'altra parte che prestano servizi equivalenti; e
ii) per fornire servizi e informazioni ad altri fornitori alle stesse condizioni e della stessa qualità che per i servizi da essi stessi prestati, o per quelli delle loro consociate o dei loro partner commerciali.
c) obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi per la fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o accesso; e
d) obblighi di accogliere le richieste ragionevoli dei fornitori di un'altra parte di accesso a, nonché uso di, determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utilizzatori finali.
2. A norma del paragrafo 1, lettera d), ai fornitori principali può essere imposto tra l'altro:
a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete;
b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
c) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;
d) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità delle reti e che consentono, su richiesta, l'interconnessione a punti supplementari diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie;
e) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni;
f) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utilizzatori l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili; e
g) di interconnettere reti o risorse di rete.
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49 Le disposizioni del presente articolo non rientrano negli impegni assunti fra il Perù e la parte UE a norma del presente accordo, fatta salva la legislazione interna di ciascuna parte. Per la Colombia e la parte UE il presente articolo si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione che comportano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente.
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