Accordo›Sez. 4
Art. 145
Interconnessione
In vigore dal 11 ago 2015
Interconnessione
1. Ciascuna della parti garantisce che ogni fornitore autorizzato a fornire servizi di telecomunicazione nel suo territorio abbia il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e di servizi pubblici di telecomunicazione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati.
2. Le autorità di regolamentazione di ciascuna delle parti impongono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. L'interconnessione a un fornitore principale è garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete.
Tale interconnessione è fornita:
a) secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi ad esso non collegati o per le proprie società controllate o per altre società collegate;
b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate, così da consentire al fornitore di non dover pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie.
4. Ciascuna delle parti garantisce che le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale siano rese note al pubblico.
5. Ciascuna delle parti impone ai fornitori principali l'obbligo di rendere noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento.
6. Ciascuna delle parti garantisce che il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all', per la risoluzione delle controversie concernenti le modalità, le condizioni e le tariffe di interconnessione appropriate entro un termine ragionevole.
Storico versioni
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