Accordo›Sez. 4
Art. 141
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
In vigore dal 11 ago 2015
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o nella compressione dei margini48;
b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e
c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
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48 Il riferimento alla "compressione dei margini" si applica solamente alla parte UE.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-141