Accordo›Sez. 5
Art. 155
Regolamentazione efficace e trasparente
In vigore dal 11 ago 2015
Regolamentazione efficace e trasparente
1. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da concedere a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:
a) pubblicazione ufficiale; o
b) altra forma scritta o elettronica.
2. Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.
3. La parte in questione fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna delle parti fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. Tali norme internazionali sono i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, le quaranta raccomandazioni per combattere il riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
5. Le parti tengono anche conto dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 nonché dell'accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito denominata "OCSE") e della dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-155