AccordoSez. 5

Art. 156

Nuovi servizi finanziari

In vigore dal 11 ago 2015
Nuovi servizi finanziari Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli che i suoi prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili conformemente alla sua legislazione interna. Una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-156

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Nuovi servizi finanziari (Art. 156 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo