Accordo›Sez. 5
Art. 156
167 / 337Nuovi servizi finanziari
In vigore dal 11 ago 2015
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli che i suoi prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili conformemente alla sua legislazione interna. Una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-156