AccordoCapo 6

Art. 165

Gestione delle operazioni commerciali non cartacee

In vigore dal 11 ago 2015
Gestione delle operazioni commerciali non cartacee Le parti si adoperano nella misura del possibile e nei limiti delle rispettive competenze: a) per mettere a disposizione del pubblico in formato elettronico i documenti di gestione commerciale; e b) per accettare i documenti di gestione commerciale53 presentati in formato elettronico come giuridicamente equivalenti alla versione cartacea. -------- 53 Per maggiore chiarezza, nel caso della Colombia e del Perù per "documenti di gestione commerciale" si intendono i formulari emessi o controllati da una parte che devono essere compilati da o per conto di un importatore o di un esportatore in relazione all'importazione o all'esportazione di merci.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-165

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Gestione delle operazioni commerciali non cartacee (Art. 165 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo