Accordo›Capo 6
Art. 165
Gestione delle operazioni commerciali non cartacee
In vigore dal 11 ago 2015
Gestione delle operazioni commerciali non cartacee
Le parti si adoperano nella misura del possibile e nei limiti delle rispettive competenze:
a) per mettere a disposizione del pubblico in formato elettronico i documenti di gestione commerciale; e
b) per accettare i documenti di gestione commerciale53 presentati in formato elettronico come giuridicamente equivalenti alla versione cartacea.
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53 Per maggiore chiarezza, nel caso della Colombia e del Perù per "documenti di gestione commerciale" si intendono i formulari emessi o controllati da una parte che devono essere compilati da o per conto di un importatore o di un esportatore in relazione all'importazione o all'esportazione di merci.
Storico versioni
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