Accordo›Capo 7
Art. 167
Eccezioni generali
In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni generali
1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure:
a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralità pubblica o mantenere l'ordine pubblico54;
b) necessarie per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale necessarie a tal fine;
c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, se tali misure sono associate a restrizioni applicate nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali)55, comprese quelle relative:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza.
2. Le disposizioni del presente titolo, dell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento), dell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti nè alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.
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54 L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad una minaccia reale e sufficientemente grave.
55 Per maggiore chiarezza, nel caso del Perù l'esecuzione di misure che impediscono un trasferimento monetario mediante l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle leggi peruviane relative a:
a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
b) emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o prodotti derivati e relative operazioni;
c) atti criminali o illeciti penali;
d) rendicontazione finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per contribuire all'applicazione della legge o per assistere le autorità di regolamentazione finanziaria; o
e) osservanza di ordinanze o deliberazioni giudiziarie o amministrative adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi;
non si considera incompatibile con le disposizioni del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali).
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