Accordo›Titolo V
Art. 169
Conto capitale
In vigore dal 11 ago 2015
Conto capitale
Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti diretti56 effettuati in persone giuridiche costituite a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti e alle altre operazioni effettuati a norma delle disposizioni del titolo IV (Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico)57, nonché la liquidazione e il rimpatrio di detti investimenti e degli utili che ne derivino.
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56 Per maggiore chiarezza, i crediti collegati al commercio estero, gli investimenti di portafoglio a norma della legislazione interna, il debito pubblico e i crediti connessi non costituiscono "investimenti diretti".
57 Per maggiore chiarezza, al presente titolo si applica anche il capo 7 (Eccezioni) del tiolo IV (Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico).
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