Art. 166 · Protezione dei consumatori
AccordoCapo 6

Art. 166

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Protezione dei consumatori

In vigore dal 11 ago 2015
Protezione dei consumatori 1. Le parti riconoscono l'importanza di mantenere in vigore e adottare misure trasparenti ed efficaci intese a proteggere i consumatori che effettuano operazioni di commercio elettronico da pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente. 2. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare la protezione dei consumatori e la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla protezione dei consumatori nelle attività relative al commercio elettronico.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-166