AccordoTitolo VI

Art. 181

Specifiche tecniche

In vigore dal 11 ago 2015
Specifiche tecniche 1. I soggetti appaltanti si astengono dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli al commercio internazionale. 2. Nello stabilire le specifiche tecniche relative ai beni o servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante, ove necessario: a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni. 3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, i soggetti appaltanti dovrebbero precisare, se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di rispettare i requisiti dell'appalto. 4. I soggetti appaltanti si astengono dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purchè i soggetti appaltanti, in questo caso, inseriscano nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente". 5. I soggetti appaltanti non sollecitano nè accettano da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 6. Ciascuna delle parti, compresi i suoi soggetti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-181

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Specifiche tecniche (Art. 181 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo