AccordoTitolo VI

Art. 190

Procedure interne di riesame

In vigore dal 11 ago 2015
Procedure interne di riesame 1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore una procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale tempestiva, efficace, trasparente e non discriminatoria che consenta al fornitore che ha o ha avuto un interesse in un appalto disciplinato di contestare: a) una violazione delle disposizioni del presente titolo; o b) nei casi in cui la legislazione interna della parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione delle disposizioni del presente titolo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente titolo predisposte da una parte, nel quadro di tale appalto disciplinato. 2. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi a norma del paragrafo 1 sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili. 3. Qualora un fornitore presenti un reclamo, nel quadro di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, in relazione a una violazione o a una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la parte interessata incoraggia il proprio soggetto appaltante e il fornitore a ricercare la soluzione del reclamo mediante consultazioni. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami di questo tipo senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale. 4. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso-termine in ogni caso non inferiore a dieci giorni e che decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso. 5. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. 6. Quando l'esame iniziale del ricorso è effettuato da un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 5, la parte corrispondente garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso. L'organo di riesame, ove esso non sia un organo giurisdizionale, è soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino: a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione pertinente; b) alle parti del procedimento (di seguito denominati "i partecipanti") il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso; c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; d) ai partecipanti l'accesso a tutto il procedimento; e) ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e f) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate tempestivamente, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata. 7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che assicurino: a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell'appalto. Le procedure possono prevedere la possibilità che, al momento di decidere l'applicazione di tali misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e b) interventi correttivi per rimediare a violazioni del presente titolo o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, nel caso in cui l'organo di riesame abbia stabilito che vi è stata una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1. Tali interventi correttivi o tale risarcimento possono limitarsi ai costi di elaborazione dell'offerta o ai costi relativi al ricorso o a entrambi.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-190

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Procedure interne di riesame (Art. 190 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo