AccordoTitolo VI

Art. 189

Divulgazione delle informazioni

In vigore dal 11 ago 2015
Divulgazione delle informazioni 1. Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta di un'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità al presente titolo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza in successivi appalti, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite. 2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente titolo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero recare pregiudizio alla concorrenza leale tra gli stessi. 3. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, le loro autorità o i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i fornitori, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-189

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Divulgazione delle informazioni (Art. 189 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo