Accordo›Capo 2
Art. 4
Obiettivi
In vigore dal 11 ago 2015
Obiettivi
Gli obiettivi del presente accordo sono:
a) la liberalizzazione progressiva e graduale degli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994;
b) la facilitazione degli scambi di merci, in particolare mediante l'applicazione delle disposizioni concordate riguardanti le dogane e la facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità nonché le misure sanitarie e fitosanitarie;
c) la liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;
d) lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento e, in particolare, al miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti, sulla base del principio di non discriminazione;
e) la facilitazione degli scambi e degli investimenti fra le parti grazie alla liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali connessi agli investimenti diretti;
f) l'effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
g) la tutela adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali in vigore fra le parti, garantendo nel contempo un equilibrio fra i diritti dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e l'interesse pubblico;
h) lo svolgimento di attività economiche, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra le parti, in conformità del principio di libera concorrenza;
i) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido, efficace e prevedibile;
j) la promozione del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, operando per integrare e riflettere questo obiettivo nelle relazioni commerciali delle parti; e
k) garantire che la cooperazione in materia di assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità commerciali delle parti contribuiscano all'attuazione del presente accordo e ad un utilizzo ottimale delle opportunità da esso offerte, nel rispetto del quadro istituzionale e giuridico esistente.
Storico versioni
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