Accordo›Capo 2
Art. 6
Definizione delle parti
In vigore dal 11 ago 2015
Definizione delle parti
1. Ai fini del presente accordo:
- per "parte" si intende l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza quali discendono dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "parte UE") o ciascuno dei paesi andini firmatari;
- per "parti" si intende, da un lato, la parte UE e, dall'altro, ciascun paese andino firmatario.
2. Quando prevede impegni specifici ed individuali nei riguardi di uno Stato membro dell'Unione europea o per un paese andino firmatario, il presente accordo fa riferimento a tale paese o a tali paesi specifici, a seconda dei casi.
3. Conformemente all', per i paesi andini firmatari i termini "un'altra parte" o "le altre parti", quando usati nel presente accordo, indicano la parte UE.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-6