AccordoCapo 3

Art. 11

Definizioni

In vigore dal 11 ago 2015
Definizioni Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni: - "giorni": giorni di calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi; - "merce di una parte" o "prodotto di una parte": prodotti interni come intesi nel GATT 1994 o merci o prodotti quali convenuti dalle parti, compresi i prodotti o le merci originari di tale parte quali definiti all'; - "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; - "misura": qualsiasi azione od omissione di una parte, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure, le decisioni, gli atti amministrativi o le prassi o qualsiasi altra forma di misura; - "persona": una persona fisica o giuridica.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-11

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Definizioni (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo