Accordo›Titolo II
Art. 12
Comitato per il commercio
In vigore dal 11 ago 2015
Comitato per il commercio
1. Le parti istituiscono un comitato per il commercio. Tale comitato è composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario.
2. Il comitato per il commercio si riunisce almeno una volta all'anno a livello di ministri o di rappresentanti designati da tale livello. Su richiesta scritta di una parte, il comitato per il commercio può inoltre riunirsi in qualsiasi momento a livello di alti funzionari designati per prendere le decisioni necessarie.
3. Salvo altrimenti deciso dalle parti, il comitato per il commercio si riunisce a rotazione a Bogotà, Bruxelles e Lima. Il comitato per il commercio è presieduto a rotazione da ciascuna delle parti per un periodo di un anno.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, il comitato per il commercio può riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e un paese andino firmatario per questioni:
a) riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario; o
b) discusse nell'ambito di un "organismo specializzato" durante una sessione cui abbiano partecipato solo la parte UE e un paese andino firmatario, qualora la questione sia stata rinviata al comitato per il commercio.
Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi può partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.
Storico versioni
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