Accordo›Titolo III›Capo 1›Sez. 1
Art. 17
Obiettivo
In vigore dal 11 ago 2015
Obiettivo
Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore del presente accordo, in conformità delle disposizioni del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-17