AccordoTitolo II

Art. 16

Coordinatori dell'accordo

In vigore dal 11 ago 2015
Coordinatori dell'accordo 1. Ciascuna delle parti designa un coordinatore dell'accordo e ne informa tutte le altre parti, al più tardi, entro la data di entrata in vigore del presente accordo5. 2. I coordinatori dell'accordo: a) elaborano l'ordine del giorno e coordinano la preparazione delle riunioni del comitato per il commercio; b) garantiscono, ove opportuno, il follow-up delle decisioni adottate dal comitato per il commercio; c) fungono da punti di contatto per facilitare le comunicazioni fra le parti su tutte le questioni oggetto del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo; d) ricevono, salvo disposizione contraria, tutte le notifiche e le informazioni presentate a norma del presente accordo, comprese le notifiche o le informazioni presentate al comitato per il commercio; e e) esaminano ogni altra questione che possa influire sul funzionamento del presente accordo, come richiesto dal comitato per il commercio. 3. I coordinatori dell'accordo si riuniscono secondo le necessità. -------- 5 Per maggiore chiarezza, nel caso della parte UE e dei suoi Stati membri la comunicazione si considera effettuata una volta trasmessa alla Commissione europea.
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Coordinatori dell'accordo (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo