Accordo›Titolo II
Art. 15
Organismi specializzati
In vigore dal 11 ago 2015
Organismi specializzati
1. Il presente accordo istituisce i seguenti sottocomitati:
a) sottocomitato per l'accesso al mercato;
b) sottocomitato per l'agricoltura;
c) sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi;
d) sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine;
e) sottocomitato per gli appalti pubblici;
f) sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile;
g) sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie; e
h) sottocomitato per la proprietà intellettuale.
2. Qualsiasi organismo specializzato istituito a norma del presente accordo è composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario.
3. Gli ambiti di competenza e i compiti rispettivi degli organismi specializzati istituiti dal presente accordo sono definiti nei titoli pertinenti.
4. Il comitato per il commercio può istituire altri sottocomitati, gruppi di lavoro o organismi specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio stabilisce la composizione, i compiti e il regolamento interno di tali organismi specializzati.
5. Gli organismi specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono inoltre sulle loro attività in ciascuna delle riunioni di tale comitato.
6. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, qualsiasi organismo specializzato può riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e uno dei paesi andini firmatari qualora tali sessioni siano dedicate a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario.
7. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi può partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.
Storico versioni
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