AccordoTitolo II

Art. 15

Organismi specializzati

In vigore dal 11 ago 2015
Organismi specializzati 1. Il presente accordo istituisce i seguenti sottocomitati: a) sottocomitato per l'accesso al mercato; b) sottocomitato per l'agricoltura; c) sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi; d) sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine; e) sottocomitato per gli appalti pubblici; f) sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile; g) sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie; e h) sottocomitato per la proprietà intellettuale. 2. Qualsiasi organismo specializzato istituito a norma del presente accordo è composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario. 3. Gli ambiti di competenza e i compiti rispettivi degli organismi specializzati istituiti dal presente accordo sono definiti nei titoli pertinenti. 4. Il comitato per il commercio può istituire altri sottocomitati, gruppi di lavoro o organismi specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio stabilisce la composizione, i compiti e il regolamento interno di tali organismi specializzati. 5. Gli organismi specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono inoltre sulle loro attività in ciascuna delle riunioni di tale comitato. 6. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, qualsiasi organismo specializzato può riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e uno dei paesi andini firmatari qualora tali sessioni siano dedicate a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario. 7. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi può partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-15

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Organismi specializzati (Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo