Accordo›Titolo III›Capo 1›Sez. 1
Art. 19
Definizioni
In vigore dal 11 ago 2015
Definizioni
Ai fini del presente titolo:
- per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa od onere aggiuntivo applicate a tale importazione o ad essa collegate. In un "dazio doganale" non rientrano:
a) gli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati ai sensi dell'articolo III del GATT 1994;
b) i dazi antidumping, compensativi o di salvaguardia applicati ai sensi del GATT 1994, dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (di seguito denominato "accordo antidumping"), dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (di seguito denominato "accordo sulle sovvenzioni") e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia (di seguito denominato "accordo sulle misure di salvaguardia"), a seconda dei casi;
c) i diritti o gli altri oneri applicati a norma dell'articolo VIII del GATT 1994;
- per "prodotto originario" o "merce originaria" si intende un prodotto o una merce conforme alle regole di origine stabilite nell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-19