Accordo›Titolo II
Art. 14
Adozione di decisioni
In vigore dal 11 ago 2015
Adozione di decisioni
1. Il comitato per il commercio adotta decisioni per consenso.
2. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.
3. Nei casi di cui all', paragrafo 4, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti purchè queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-14