AccordoTitolo II

Art. 14

Adozione di decisioni

In vigore dal 11 ago 2015
Adozione di decisioni 1. Il comitato per il commercio adotta decisioni per consenso. 2. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle. 3. Nei casi di cui all', paragrafo 4, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti purchè queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-14

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Adozione di decisioni (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo