Accordo›Capo 2
Art. 10
Integrazione regionale
In vigore dal 11 ago 2015
Integrazione regionale
1. Le parti riconoscono l'importanza dell'integrazione regionale ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi andini firmatari e dell'Unione europea, onde consentire un rafforzamento delle relazioni fra le parti e contribuire agli obiettivi del presente accordo.
2. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale fra gli Stati membri dell'Unione europea e fra i paesi membri della Comunità andina quale strumento per creare maggiori opportunità commerciali e promuovere la loro effettiva integrazione nell'economia mondiale.
3. Le parti riconoscono che i progressi a livello di integrazione regionale andina saranno determinati dai paesi membri della Comunità andina.
4. Le parti riconoscono che i paesi andini firmatari devono mantenere l'ordinamento giuridico andino nelle relazioni reciproche, conformemente alla decisione 598 della Comunità andina.
5. Tenuto conto dell'aspirazione delle parti di realizzare un'associazione tra le due regioni, quando tutti i paesi membri della Comunità andina saranno parti del presente accordo, il comitato per il commercio riesaminerà le disposizioni pertinenti, in particolare il presente articolo e l', al fine di adattarle alla nuova situazione e di sostenere i processi di integrazione regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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