Accordo›Capo 6
Art. 105
Circolazione delle merci
In vigore dal 11 ago 2015
Circolazione delle merci
1. Le parti riconoscono i diversi livelli raggiunti dai processi di integrazione regionale nell'Unione europea, da un lato, e tra i paesi andini firmatari all'interno della Comunità andina, dall'altro. A tale proposito le parti opereranno per perseguire l'obiettivo di creare condizioni favorevoli alla libera circolazione delle merci delle altre parti tra i rispettivi territori. In tale contesto:
a) i prodotti originari di un paese andino firmatario beneficiano della libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione europea alle condizioni stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la libera circolazione delle merci originarie di paesi terzi;
b) fatte salve le disposizioni dell'accordo di integrazione subregionale andino (di seguito denominato "accordo di Cartagena"), per quanto riguarda la circolazione delle merci, i paesi andini firmatari si accorderanno reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla parte UE a norma del presente accordo. Tale obbligo non è soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie);
c) i paesi andini firmatari, tenendo conto dell', si adopereranno al meglio per agevolare la circolazione di merci originarie dell'Unione europea tra i loro territori e per evitare la duplicazione di procedure e controlli.
2. In aggiunta al paragrafo 1:
a) in materia doganale, i paesi andini firmatari applicheranno alle merci originarie dell'Unione europea e che arrivano da un altro paese andino firmatario le procedure doganali più favorevoli applicabili alle merci di altri paesi andini firmatari;
b) in materia di ostacoli tecnici agli scambi:
i) i paesi andini firmatari permetteranno che le merci originarie dell'Unione europea beneficino delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità armonizzati, che sono applicabili agli scambi tra paesi andini firmatari;
ii) in settori di interesse, i paesi andini firmatari si adopereranno al meglio per favorire l'armonizzazione progressiva delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità;
c) in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, i paesi andini firmatari permetteranno che le merci originarie dell'Unione europea beneficino delle procedure e delle prescrizioni armonizzate applicate agli scambi. Il sottocomitato SPS esaminerà l'applicazione della presente lettera.
3. Qualora tutti i paesi membri della Comunità andina diventino parti del presente accordo, i paesi andini firmatari esamineranno la nuova situazione e proporranno alla parte UE le misure adeguate per migliorare le condizioni di circolazione delle merci originarie dell'Unione europea tra i paesi membri della Comunità andina e, segnatamente, per evitare la duplicazione di procedure, dazi doganali e altri oneri, ispezioni e controlli.
4. A norma del paragrafo 3, i paesi andini firmatari si adopereranno al meglio per favorire l'armonizzazione delle loro legislazioni e procedure in materia di regolamenti tecnici e di misure SPS come pure per promuovere l'armonizzazione o il riconoscimento reciproco dei loro controlli e ispezioni.
5. Conformemente al paragrafo 1, le parti sviluppano meccanismi di cooperazione, tenendo conto delle rispettive esigenze e realtà, all'interno del quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti.
Storico versioni
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