AccordoCapo 5

Art. 103

Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

In vigore dal 11 ago 2015
Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie come forum per garantire e controllare l'attuazione del presente capo ed esaminare tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS può riesaminare il presente capo e formulare raccomandazioni di conseguenza. 2. Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti designati da ciascuna delle parti. Il sottocomitato si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno alla data e nella sede convenute e in sessioni speciali su richiesta di una qualsiasi delle parti. Il sottocomitato SPS tiene la prima sessione ordinaria nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante questa prima riunione. L'ordine del giorno è stabilito dalle parti prima delle riunioni. Il sottocomitato può anche riunirsi in videoconferenza o audioconferenza. 3. Il sottocomitato: a) sviluppa e controlla l'attuazione del presente capo; b) costituisce un forum di discussione dei problemi posti dall'applicazione delle misure SPS e del presente capo e identifica possibili soluzioni; c) discute della necessità di stabilire programmi di studio congiunti, relativi in particolare alla fissazione di limiti specifici; d) identifica esigenze di cooperazione; e) procede alle consultazioni previste dall' in merito alla risoluzione delle controversie derivanti dal presente capo; f) procede alle consultazioni previste dall' del presente capo in merito al trattamento speciale e differenziato; e g) svolge qualsiasi altra funzione stabilita di comune accordo tra le parti. 4. Il sottocomitato SPS può istituire gruppi di lavoro ad hoc incaricati di svolgere compiti specifici e ne stabilisce le funzioni e le procedure di lavoro.
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Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (Art. 103 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo