Accordo›Capo 5
Art. 100
Trattamento speciale e differenziato
In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento speciale e differenziato
In applicazione dell' dell'accordo SPS, quando un paese andino firmatario incontri difficoltà con una proposta di misura notificata dalla parte UE, tale paese può chiedere, nelle osservazioni presentate alla parte UE a norma dell' dell'accordo SPS, di avere la possibilità di discutere la questione.
Le parti interessate avviano consultazioni allo scopo di concordare:
a) condizioni alternative di importazione che dovranno essere applicate dalla parte importatrice; e/o
b) un'assistenza tecnica conformemente all'; e/o
c) un periodo transitorio di sei mesi, prorogabile in via eccezionale per un altro periodo non superiore a sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-100